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Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani


L´Agenzia per le Onlus

- riconoscendo l´alto valore etico e sociale del sostegno a distanza, quale forma di cooperazione internazionale e di solidarietà umana finalizzata allo sviluppo della persona e specialmente di bambini e di giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione, attraverso la promozione di una relazione effettiva tra i protagonisti del rapporto di solidarietà e la valorizzazione, secondo il principio di sussidiarietà, del contesto sociale e culturale del beneficiario;
- consapevole che in questo ambito della cooperazione internazionale operano soggetti con ispirazione culturale, forme organizzative ed istituzionali e stili di intervento differenti, i cui progetti coinvolgono beneficiari che possono essere minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità ed in ogni parte del mondo;
- ritenendo che la definizione di un quadro di principi di regolazione possa contribuire a promuovere questa forma di solidarietà, attraverso la garanzia della trasparenza, informazione e professionalità degli interventi;
- ritenendo che la definizione di questi principi di regolazione debba prioritariamente riguardare il sostegno a distanza i cui beneficiari siano minori o comunque giovani, sia perché a questa fascia di destinatari si rivolge una parte maggioritaria di progetti di sostegno a distanza, sia per la finalità di offrire tutela, cura e protezione speciali e pieni ai soggetti più deboli e vulnerabili quali i bambini ed i giovani, in coerenza con i principi contenuti nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell´Uomo delle Nazioni Unite;
- ricordando che la Convenzione sui diritti dell´infanzia, approvata dall´Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall´Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, espressamente riconosce «l´importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo» e sottolinea l´esigenza di tenere «debitamente conto dell´importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo»;
adotta e promuove le seguenti Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani
Art. 1 - Definizione di Sostegno a Distanza (SaD) di minori e giovani
Si definisce "Sostegno a Distanza" una forma di liberalità, consistente nell´erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro ad una organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale, i quali:
a. abbiano come destinatari una o più persone fisiche minori o giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione;
b. promuovano il contesto famigliare e le formazioni sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge la personalità del minore;
c. favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza.
Art. 2 - Altre definizioni
Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:
a) "Organizzazione SaD": l´ente o l´organizzazione senza scopo di lucro che solleciti, in qualsiasi forma, presso il pubblico l´adesione a progetti di SAD e ne curi l´attuazione, attraverso la raccolta e la destinazione dei fondi e la promozione, tramite la sua mediazione, della relazione tra sostenitori e beneficiari e della cultura della solidarietà;
b) "Referente del progetto": la persona fisica, precisamente individuata, che su designazione e per conto dell´Organizzazione SaD cura in Italia la gestione del progetto di solidarietà, mantiene rapporti continuativi con il referente locale e con il sostenitore, a cui garantisce adeguata informazione circa l´attuazione del progetto e la destinazione dei relativi fondi;
c) "Referente locale": la persona, individuata dall´Organizzazione SaD che garantisce il contatto con i beneficiari del progetto ed il loro attivo coinvolgimento, dà attuazione al progetto provvedendo alle destinazioni concrete del sostegno erogato;
d) "Sostenitore": una o più persone fisiche o altri soggetti che aderiscono al progetto SaD, compiendo gli atti di liberalità per i quali si impegnano moralmente;
e) "Beneficiario": una o più persone fisiche, minori di età o giovani, che in via diretta o attraverso il sostegno alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, sono destinatarie delle risorse, dei servizi o delle prestazioni rese disponibili grazie alle erogazioni del sostenitore.

Art. 3 - Impegni generali della Organizzazione SaD
a) essere un ente o un´organizzazione privo di scopo di lucro e, pertanto, soggetto al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell´organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) rispettare anche nell´attuazione degli interventi SaD le Dichiarazioni e Convenzioni internazionali ed i provvedimenti normativi riportati nell´elenco allegato (All. 3);
c) rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per la figura giuridica soggettiva che l´Organizzazione ha assunto e, in ogni caso, redigere lo Statuto, nella forma dell´atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché il bilancio o il rendiconto annuale, presentato in modo tale che siano distintamente evidenziate le entrate e le uscite direttamente riferite alle attività SaD rispetto ad eventuali altre attività intraprese dall´Organizzazione medesima, ancorché ispirate a fini solidaristici;
d) garantire che il referente del progetto rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi raccolti ed inviati al referente locale e della documentazione da questo ricevuta; garantire altresì che il referente locale rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi ricevuti e dei relativi impieghi e la trasmetta al referente del progetto;
e) svolgere attività SaD, anche nell´ambito di interventi più ampi di cooperazione internazionale, sulla base di progetti che contengano, in modo chiaro e completo, almeno i seguenti elementi:
1. l´individuazione del beneficiario o dei beneficiari;
2. l´informazione essenziale sul contesto famigliare, sociale, territoriale, politico ed economico in cui vive il beneficiario;
3. la definizione della forma del sostegno al beneficiario, specificando se il sostegno perviene direttamente al minore o giovane o ai minori o giovani beneficiari, o se il sostegno è dato alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la personalità del beneficiario, o in quale modo siano eventualmente combinate le due predette forme;
4. la definizione dei rapporti tra il sostenitore ed il beneficiario che l´Organizzazione SaD, attraverso la sua mediazione, rende possibili e favorisce;
5. la finalità specifica di auto-sviluppo che con il progetto si intende perseguire;
6. la durata presumibile del progetto medesimo;
7. il nome e il recapito del referente del progetto e l´indicazione del nome e delle funzioni del referente locale;
8. la somma di denaro richiesta al sostenitore, le scadenze dei versamenti, il periodo minimo per il quale si chiede l´impegno del sostenitore;
9. la percentuale delle spese amministrative, di gestione e di comunicazione dell´Organizzazione rispetto all´ammontare complessivo delle erogazioni del sostenitore;
10. la specificazione delle destinazioni delle risorse che vanno a sostegno del beneficiario.
f) utilizzare i fondi raccolti in coerenza con le finalità, chiaramente indicate nei progetti SaD per i quali è richiesta l´adesione;
g) rispettare, nella realizzazione di campagne promozionali, i requisiti della adeguata informazione e corretta pubblicità, in base alle disposizioni di legge e del Titolo VI ("Comunicazione sociale") del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con l´obiettivo primario di tutelare i diritti dell´infanzia;
h) garantire, qualora si utilizzino immagini a fini promozionali o divulgativi, il consenso ed il rispetto dei diritti del soggetto la cui immagine è riprodotta, e specificare se il soggetto medesimo coincide o meno con il beneficiario del progetto;
i) operare secondo criteri di collaborazione con altre organizzazioni che agiscano con finalità di solidarietà e di pace nelle medesime aree geografiche o settori di intervento;
j) operare in spirito di leale collaborazione con l´Agenzia per le Onlus; mettere a disposizione dell´Agenzia per le Onlus lo Statuto, il bilancio e/o il rendiconto consuntivo, nonché, su richiesta, ogni altra documentazione o informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell´Agenzia medesima;
l) trasmettere all´Agenzia per le Onlus una relazione annuale, redatta secondo le indicazioni date dall´Agenzia medesima, che descriva le attività SaD svolte ed attesti il rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Linee guida.

Art. 4- Impegni della Organizzazione SaD verso il beneficiario
a) garantire che i progetti SaD siano avviati e condotti con la condivisione ed il coinvolgimento del beneficiario o di chi ne abbia la potestà genitoriale o la tutela legale, ove sia individuabile, o la responsabilità10;
b) curare la formazione dei referenti locali e garantire che questi agiscano correttamente e nell´interesse primario del beneficiario, tenendo conto e valutando le esigenze da questo espresse, ed in coerenza con quanto previsto dal progetto SaD;
c) impegnarsi a dare continuità ai progetti di solidarietà intrapresi;
d) comunicare i dati e l´immagine del beneficiario solo al potenziale sostenitore che abbia manifestato l´intenzione di aderire al progetto SaD;

Art. 5 - Impegni della Organizzazione SaD verso il sostenitore
a) fornire al sostenitore tempestiva, corretta e completa informazione relativa a:
- forma giuridica dell´Organizzazione
- sede e recapiti
- l´esperienza maturata nelle attività SaD
- l´eventuale adesione a coordinamenti o reti associative;
b) far conoscere al sostenitore e mettere a sua disposizione copia delle presenti Linee Guida, qualora l´Organizzazione SaD vi abbia aderito;
c) mettere a disposizione del sostenitore lo Statuto, il bilancio o il rendiconto annuale dell´Organizzazione, anche laddove non vi sia un obbligo di pubblicità;
d) fornire chiara informazione sulla natura esclusivamente morale delle responsabilità che il sostenitore assume con la decisione di aderire ad un progetto SaD; rendere edotto il sostenitore dell´importanza che, per 10 L´art. 3, co. 2, della Convenzione sui diritti dell´infanzia espressamente prevede che «Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati». la realizzazione del progetto, hanno i suoi contributi e la continuità dei versamenti e dunque della necessità, su di un piano esclusivamente morale, che egli dia adeguato preavviso all´Organizzazione qualora intenda recedere dall´impegno assunto;
e) fornire al sostenitore tempestiva, chiara e completa informazione sul progetto SaD, articolato come previsto dalle presenti Linee Guida e dunque comprensivo di tutti gli elementi previsti dall´art. 3, lett. e delle stesse, per il quale si chiede l´adesione, anche in relazione alla sua attuazione ed evoluzione e, in caso di conclusione, ai suoi risultati;
f) comunicare tempestivamente al sostenitore eventuali variazioni significative, tra cui la sospensione o l´interruzione del progetto da questo sostenuto, impegnandosi a utilizzare le risorse da questo erogate esclusivamente per le finalità specificamente comunicate al sostenitore;
g) rendere possibile e favorire, attraverso la mediazione dell´Organizzazione SaD, la relazione tra sostenitore e beneficiari, promuovendo la loro corrispondenza periodica ed autorizzando visite in loco del sostenitore;
h) offrire chiara e tempestiva informazione sulla possibilità del sostenitore di usufruire di benefici fiscali derivanti dalla liberalità effettuata;
i) tutelare il diritto del sostenitore alla riservatezza, secondo le disposizioni di legge;

Art. 6 - I compiti dell´Agenzia per le Onlus
a) L´Agenzia per le Onlus si impegna a istituire, tenere aggiornato e pubblicizzare in forme adeguate l´Elenco delle Organizzazioni SaD che abbiano aderito alle presenti Linee Guida, svolgendo, nelle forme e modalità consentite dalle proprie attribuzioni istituzionali e tenuto conto delle diverse caratteristiche e del volume delle attività delle Organizzazioni medesime, compiti di vigilanza sul rispetto dei contenuti delle presenti Linee Guida;
b) l´Agenzia dispone, previa istruttoria, l´iscrizione all´Elenco delle Organizzazioni SaD che ne abbiano fatto richiesta e che dichiarino di rispettare gli impegni contenuti in queste Linee guida; effettua, anche mediante apposite strutture e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti da parte delle Organizzazioni SaD già iscritte; può contestare alle Organizzazioni SaD il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti; qualora, a seguito di un contraddittorio, accerti il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti, assegna un termine per provvedere e può, in relazione alla gravità delle condotte, segnalare, anche mediante pubblica comunicazione, le difformità riscontrate e disporre, anche su richiesta dell´Organizzazione, la cancellazione delle Organizzazioni SaD dall´Elenco;
c) l´Agenzia per le Onlus consente alle Organizzazioni SaD che aderiscano all´Elenco e che rispettino tutti gli impegni contenuti in queste Linee guida di utilizzare nel proprio materiale informativo e divulgativo la dicitura: "Ente aderente alle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani dell´Agenzia per le Onlus";
d) l´Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la cultura dei diritti dell´infanzia, la cultura e l´attività SaD, anche diffondendone, con il consenso degli interessati, esempi di buone pratiche;
e) l'Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i soggetti attivi nel sostegno a distanza.